Art. 1
Oggetto
In vigore dal 20 ott 2010
Oggetto
Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: «gas»), permettendo l’adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l’Unione per quanto riguarda l’azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell’approvvigionamento. Il presente regolamento introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello degli Stati membri, regionale e dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:994:oj#art-1