Art. 50

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Per le merci esportate tra il 1o ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre. Per le merci esportate con la presentazione di un titolo di restituzione rilasciato relativamente a un determinato esercizio finanziario, se la Commissione ritiene che l'Unione rischi di violare i suoi impegni internazionali, i versamenti di restituzioni previsti dopo la fine di tale esercizio non possono aver luogo prima del 16 ottobre. In tal caso il termine di cui all', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 può essere portato temporaneamente a tre mesi e quindici giorni con regolamento da pubblicarsi prima del 20 settembre nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Per le merci di cui all'allegato II del presente regolamento e in deroga all' del regolamento (CE) n. 612/2009, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate: a) nel caso di merci confezionate per la vendita al dettaglio in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 2,5 kg o in contenitori con un contenuto non superiore a 2 litri, con un'etichettatura a norma dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che indica l'importatore nel paese di destinazione o il cui testo sia nella lingua ufficiale del paese di destinazione o in una lingua facilmente comprensibile in tale paese; b) nei casi in cui un esportatore particolare, almeno 12 volte nei due anni precedenti la data di richiesta di autorizzazione a norma del paragrafo 3, esporti merci che hanno lo stesso codice NC di 8 cifre allo stesso destinatario o agli stessi destinatari, contenenti non oltre il 90% in peso di qualunque prodotto di base singolo per cui è ammissibile la restituzione. 3.   Nei casi previsti dal paragrafo 2 gli Stati membri possono, su richiesta, concedere un'autorizzazione formale che dispensa l'esportatore dalla presentazione dei documenti di cui all' del regolamento (CE) n. 612/2009, ad eccezione del documento di trasporto. L'autorizzazione di cui al primo comma è valida, se non revocata, per un periodo massimo di due anni ed è rinnovabile. Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione a propria discrezione e la ritirano immediatamente qualora abbiano motivi ragionevoli di sospettare che l'esportatore non abbia rispettato le condizioni dell'autorizzazione specifica. Le esenzioni concesse a norma del primo comma sono considerate fattori di rischio che vanno presi in considerazione ai fini dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 485/2008 (17) del Consiglio. Gli esportatori che usufruiscono dell'esenzione indicano il numero dell'autorizzazione sul documento amministrativo unico e sulla domanda specifica di restituzione di cui all' del presente regolamento. 4.   In deroga al paragrafo 3, per i casi previsti dal paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione dei documenti di trasporto per tutte le esportazioni oggetto di un'autorizzazione, a condizione che l'esportatore interessato sia tenuto a presentare i documenti di trasporto per un minimo del 10% delle dichiarazioni di trasporto, oppure una all'anno a seconda di quale è l'opzione più frequente, selezionate dagli Stati membri che applicano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1276/2008 (18) della Commissione. 5.   Nel caso delle merci di cui all'allegato II del presente regolamento, se la dichiarazione di esportazione è stata accettata entro il 30 settembre 2007 e l'esportatore non è in grado di presentare i documenti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009, le merci sono considerate esportate in un paese terzo su presentazione di una copia del documento di trasporto e uno dei documenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009 oppure di un documento bancario rilasciato da intermediari autorizzati stabiliti nell'Unione che certifichi che il pagamento dell'esportazione sia stato accreditato al conto dell'esportatore, oppure della prova di pagamento. 6.   Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 612/2009 gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al paragrafo 5.
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