Art. 17
In vigore dal 29 giu 2010
1. La restituzione per gli amidi, dei codici NC da 1108 11 00 a 1108 19 90 , o per i prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, derivanti dalla trasformazione di detti amidi, è versata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di tali prodotti attestante che questi ultimi sono stati ottenuti direttamente da cereali, patate o riso, escludendo qualsiasi uso di sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 vale, fino a revoca, per tutte le forniture provenienti dallo stesso fabbricante. Essa è controllata conformemente all'.
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