Art. 15

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Il tasso della restituzione è determinato dalla Commissione tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) i costi medi sostenuti dalle industrie di trasformazione per procurarsi i prodotti di base sul mercato dell'Unione e i prezzi praticati sul mercato mondiale; b) il livello della restituzione per l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato e fabbricati in condizioni analoghe; c) la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti dell'Unione e quelle che utilizzano prodotti di paesi terzi in regime di perfezionamento attivo; d) l'evoluzione tanto delle spese di bilancio quanto dei prezzi di mercato per i prodotti di base nell'Unione e sul mercato mondiale; e) il rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato. 2.   Nel fissare i tassi di restituzione, si tiene eventualmente conto degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri ai prodotti di base o ai prodotti equiparati, conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Le restituzioni concesse per le esportazioni di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato non possono superare le restituzioni che possono essere versate ove tali prodotti siano esportati allo stato naturale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:578:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Regolamento (UE) 2010/578 — Testo vigente | Portale Normativo