Art. 18
In vigore dal 29 giu 2010
1. Se il tenore di estratto secco della fecola di patate equiparata all'amido di granturco ai sensi dell', paragrafo 1, è pari o superiore all'80%, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'80%, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all', moltiplicato per 1/80 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.
Per tutti gli altri amidi, se il tenore di estratto secco è pari o superiore all'87%, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'87%, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all', moltiplicato per 1/87 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.
2. Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina, dei codici NC 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 o 2106 90 55 è pari o superiore al 78%, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'. Se il tenore di estratto secco di tali sciroppi è inferiore al 78%, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all', moltiplicato per 1/78 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il tenore di estratto secco degli amidi è determinato applicando il metodo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 687/2008 (11) della Commissione e il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato applicando il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE (12) della Commissione o qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra almeno le stesse garanzie.
4. Nella dichiarazione di cui all' il richiedente deve indicare il tenore di estratto secco degli amidi o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina impiegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:578:oj#art-18