Art. 21
In vigore dal 29 giu 2010
1. Gli Stati membri rilasciano ai richiedenti, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nell'Unione, titoli di restituzione validi in tutta l'Unione.
Il titolo di restituzione garantisce il pagamento della restituzione, purché siano rispettate le condizioni di cui al capo V. Esse possono includere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. I titoli sono validi per un solo esercizio finanziario.
2. Il versamento delle restituzioni per i prodotti di base esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento o per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all' del regolamento (CE) n. 1670/2006 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell' del presente regolamento.
I cereali di cui al primo comma sono considerati esportati.
Il primo comma non si applica né alle forniture di cui all', paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009, né alle esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento.
3. Il versamento della restituzione nell'ambito del sistema di fissazione anticipata di cui all', paragrafo 2, è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione contenente la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.
Storico versioni
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