Art. 43
In vigore dal 29 giu 2010
1. Per ciascun esercizio finanziario, relativamente alle esportazioni di cui all', paragrafo 1, può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva complessiva di 40 milioni di euro per anno finanziario.
2. Le restituzioni alle esportazioni effettuate nel quadro di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell', paragrafo 4, dell'accordo, e le restituzioni alle forniture di cui all', paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 non sono prese in considerazione per la determinazione delle spese nell'ambito della riserva di cui al primo paragrafo.
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