Art. 42

In vigore dal 29 giu 2010
1.   I titoli non sono richiesti per le esportazioni per cui è stata presentata domanda dall'operatore durante l'anno finanziario e che non possono dare origine a pagamenti superiori a 100 000 euro. 2.   I titoli non sono richiesti per le forniture di cui all', paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle esportazioni effettuate dagli operatori che sono stati in possesso di titoli di restituzione durante l'esercizio finanziario considerato o ne sono in possesso il giorno dell'esportazione. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore.
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