Art. 38

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Il rilascio del titolo di restituzione obbliga il titolare a chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato per esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso. Per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma è costituita la cauzione di cui all'. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo sono considerati esigenze principali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
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