Art. 34

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Se, dopo la scadenza della data limite per la presentazione delle domande di titoli di restituzione relativa ad una serie di cui all', primo paragrafo, lettere da a) a f), non è stato pubblicato alcun coefficiente di riduzione ai sensi dell', paragrafo 1, gli operatori possono presentare domande di titoli di restituzione per qualsiasi importo rimanente nella serie stessa riguardo al quale non siano ancora state presentate domande di titoli. La domanda deve essere presentata entro la data limite successiva, indicata nell', primo paragrafo, lettere da a) a f). 2.   Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il lunedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal mercoledì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti. 3.   Qualora l'importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti: a) stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, in riferimento alle quali non siano ancora stati rilasciati titoli; b) ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione; c) sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione. 4.   I regolamenti adottati a norma del paragrafo 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre giorni dalla notifica delle domande di cui al paragrafo 2.
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