Art. 30

In vigore dal 29 giu 2010
Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le domande di titoli entro le date seguenti: a) il 14 settembre, per i titoli di cui all', primo paragrafo, lettera a); b) il 14 novembre, per i titoli di cui all', primo paragrafo, lettera b); c) il 14 gennaio, per i titoli di cui all', primo paragrafo, lettera c); d) il 14 marzo, per i titoli di cui all', primo paragrafo, lettera d); e) il 14 maggio, per i titoli di cui all', primo paragrafo, lettera e); f) il 14 luglio, per i titoli di cui all', primo paragrafo, lettera f).
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Art. 30 Regolamento (UE) 2010/578 — Testo vigente | Portale Normativo