Art. 25
In vigore dal 29 giu 2010
1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto.
2. Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare. La retrocessione verte sugli importi non ancora imputati sul titolo o sull'estratto. In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.
3. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o in caso di retrocessione da parte del cessionario, l'autorità emittente o l'organismo designato da ciascuno Stato membro registra sul titolo o, se del caso, sull'estratto:
a)
il nome e l'indirizzo del cessionario indicato conformemente al paragrafo 1, o la dicitura di cui al paragrafo 2;
b)
la data del trasferimento o della retrocessione, certificata mediante apposizione del proprio timbro.
4. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data della registrazione di cui al paragrafo 3, lettera b).
Storico versioni
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