Art. 27

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo rilasciato sul modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008. Tale domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, punto 3, del presente regolamento. L'importo per il quale viene chiesto l'estratto deve essere registrato sul titolo originale. 2.   Fermo restando l' del regolamento (CE) n. 376/2008, dai titoli registrati come validi in un singolo Stato membro possono essere ricavati estratti validi in tutta l'Unione.
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