Art. 23
In vigore dal 29 giu 2010
1. Le domande di titoli di restituzione non riguardanti operazioni di aiuto alimentare di cui all' sono valide solo qualora una cauzione pari al 10% dell'importo richiesto sia stata costituita a norma dell' del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. La cauzione è svincolata alle condizioni stabilite dall' del presente regolamento.
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