Art. 14
In vigore dal 29 giu 2010
1. La fissazione dei tassi di restituzione sui prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, come stabilito dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007, viene effettuata dalla Commissione per 100 kg di prodotti di base per lo stesso periodo fissato per le restituzioni per quegli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
2. Tuttavia, in deroga al primo paragrafo si può stabilire un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009.
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