Art. 16

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Per quanto riguarda la fecola di patate, del codice NC 1108 13 00 , il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, con la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e applicando i criteri di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. I quantitativi di fecola di patate impiegati sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco in conformità dell' del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda le miscele di D- glucitolo (sorbitolo), dei codici NC 2905 44 e 3824 60 , se l'interessato non indica, nella dichiarazione di cui all', le informazioni richieste dall', paragrafo 1, lettera d), o se l'interessato non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione è quello vigente per il prodotto di base cui si applica il tasso meno elevato.
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