Art. 19

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Le restituzioni per le caseine del codice NC 3501 10 , i caseinati del codice NC 3501 90 90 o l'ovoalbumina dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario da almeno una delle seguenti condizioni: a) dalla situazione del commercio internazionale di tali merci; b) dalla specifiche esigenze di alcuni mercati; c) da accordi commerciali internazionali. 2.   Per le merci dei codici NC 1902 11 00 , 1902 19 e 1902 40 10 , il tasso di restituzione può essere differenziato a seconda della destinazione. 3.   La restituzione può variare a seconda che il tasso sia o meno fissato in anticipo conformemente all'.
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