Art. 19
In vigore dal 29 giu 2010
1. Le restituzioni per le caseine del codice NC 3501 10 , i caseinati del codice NC 3501 90 90 o l'ovoalbumina dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario da almeno una delle seguenti condizioni:
a)
dalla situazione del commercio internazionale di tali merci;
b)
dalla specifiche esigenze di alcuni mercati;
c)
da accordi commerciali internazionali.
2. Per le merci dei codici NC 1902 11 00 , 1902 19 e 1902 40 10 , il tasso di restituzione può essere differenziato a seconda della destinazione.
3. La restituzione può variare a seconda che il tasso sia o meno fissato in anticipo conformemente all'.
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