Art. 22
In vigore dal 29 giu 2010
1. Il regolamento (CE) n. 376/2008 si applica ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 relative ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in quantità si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in euro di cui al presente regolamento, tenendo presente il disposto dell'allegato VI del presente regolamento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l', paragrafi 2 e 4, gli , l', paragrafo 1, gli , l', paragrafo 6, e gli del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applicano ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione degli del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli che scadono il 30 settembre non può essere prorogata.
In tal caso il titolo deve essere annullato riguardo agli importi non chiesti per causa di forza maggiore e la relativa cauzione deve essere svincolata.
Storico versioni
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