Art. 39

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Le esigenze principali sono considerate soddisfatte se l'esportatore ha trasmesso la domanda specifica relativa a merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione conformemente all' e all'allegato VI, sezione V. 2.   Salvo forza maggiore, la domanda specifica, ove non sia costituita dalla dichiarazione di esportazione, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza del titolo di restituzione e deve recare il numero di quest'ultimo. Se il termine di tre mesi di cui al primo comma non è rispettato, le esigenze principali non possono essere considerate adempiute. 3.   La prova dell'adempimento dell'esigenza principale è fornita presentando all'autorità competente l'esemplare n. 1 del titolo di restituzione, debitamente annotato conformemente all', paragrafo 2. La prova va fornita entro la fine del dodicesimo mese successivo alla fine del periodo di validità del titolo di restituzione. Nel caso di titoli registrati a norma dell', paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, il primo comma. 4.   In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione di cui all' del presente regolamento è incamerata in proporzione all'importo per il quale la prova non è stata fornita entro i termini previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
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