Art. 44

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Se la somma degli importi notificati dagli Stati membri conformemente all' raggiunge la cifra di 30 milioni di euro, la Commissione, tenendo conto degli impegni internazionali dell'Unione, può sospendere, per un massimo di 20 giorni lavorativi, l'applicazione dell', paragrafo 1, alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione. 2.   Nelle circostanze indicate nel primo paragrafo, la Commissione, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009, può sospendere per più di 20 giorni lavorativi l'applicazione dell', paragrafo 1, del presente regolamento alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.
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