Art. 49
In vigore dal 29 giu 2010
1. In conformità degli del presente regolamento e in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 612/2009, per le merci contenenti cereali, riso, prodotti lattiero- caseari o a base di uova di cui all'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), v) e vii), e all'articolo 162, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007 l'interessato deve dichiarare per iscritto che nessuno degli ingredienti è stato importato da paesi terzi oppure indicare le quantità di detti prodotti importati da paesi terzi.
2. Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell', paragrafo 4, l'autorità competente può consentire all'interessato di attestare che non saranno impiegati cereali, riso, prodotti lattiero- caseari e a base di uova, di cui al paragrafo 1, importati da paesi terzi.
3. Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell', primo paragrafo, o a norma dell', paragrafo 2, l'autorità competente può consentire all'interessato di attestare che non saranno impiegati cereali, riso, prodotti lattiero- caseari e a base di uova, di cui al paragrafo 1, importati da paesi terzi.
4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soggette a verifica da parte delle autorità competenti, utilizzando qualsiasi mezzo adeguato.
Storico versioni
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