Art. 51
In vigore dal 29 giu 2010
1. Prima del 10 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli importi, espressi in euro, per i quali sono stati restituiti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
gli importi, espressi in euro, per i quali è stato stabilito durante il mese precedente che le esigenze principali di cui all' non sono state adempiute;
c)
i titoli di restituzione, espressi in euro, di cui all', rilasciati il mese precedente;
d)
i titoli di restituzione, espressi in euro, rilasciati il mese precedente conformemente all' del regolamento (CE) n. 376/2008.
Gli importi di cui alla lettera b) vanno suddivisi in base all'esercizio finanziario del titolo di restituzione cui si riferiscono.
2. Prima del 1o novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali, espressi in euro, imputati prima del 1o ottobre del medesimo anno ai titoli di restituzione rilasciati durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dell'anno solare precedente.
Storico versioni
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