Art. 52
In vigore dal 29 giu 2010
1. Gli Stati membri, entro la fine del mese seguente ciascun mese dell'anno solare, comunicano alla Commissione, attraverso il Data Exchange System (DEX), informazioni statistiche riguardanti le merci oggetto del presente regolamento con riferimento alle quali, durante il mese precedente, siano state concesse restituzioni all'esportazione. Tali informazioni comprendono, oltre al pertinente codice NC di otto cifre:
a)
le quantità di tali merci, in tonnellate o in un'altra unità di misura indicata;
b)
l'importo, espresso in euro, delle restituzioni all'esportazione concesse durante il mese precedente per ognuno dei prodotti agricoli di base interessati;
c)
le quantità, in tonnellate, di ognuno dei prodotti agricoli di base per i quali sono state concesse restituzioni.
2. Prima del 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali delle restituzioni, espresse in euro, effettivamente versate durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dello stesso anno, che si riferiscano ad esportazioni effettuate durante l'esercizio finanziario fino al 30 settembre dell'anno prima e in quelli precedenti e che non siano state precedentemente comunicate, precisando a quali esercizi si riferiscono.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le restituzioni versate comprendono gli anticipi.
4. Prima del 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali, espressi in euro, dei rimborsi delle restituzioni indebitamente versate fino al 30 settembre dello stesso anno, precisando a quali esercizi si riferiscono.
Storico versioni
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