Art. 53
In vigore dal 29 giu 2010
Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell', paragrafo 1, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso. Se in tali periodi non è stata versata nessuna restituzione, gli Stati membri ne informano la Commissione.
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