Art. 53

In vigore dal 29 giu 2010
Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell', paragrafo 1, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso. Se in tali periodi non è stata versata nessuna restituzione, gli Stati membri ne informano la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:578:oj#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo