Art. 47
In vigore dal 29 giu 2010
1. L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all' o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione.
2. In deroga al paragrafo 1, se le merci da esportare rientrano tra quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV, l'interessato può, chiedendolo esplicitamente, ottenere la restituzione. La natura e la quantità dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare tale restituzione vengono determinate mediante un'analisi delle merci da esportare e conformemente alla tabella di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina le modalità dell'analisi e le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda.
3. Il costo di tale analisi è a carico dell'esportatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:578:oj#art-47