Art. 47

In vigore dal 29 giu 2010
1.   L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all' o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione. 2.   In deroga al paragrafo 1, se le merci da esportare rientrano tra quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV, l'interessato può, chiedendolo esplicitamente, ottenere la restituzione. La natura e la quantità dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare tale restituzione vengono determinate mediante un'analisi delle merci da esportare e conformemente alla tabella di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina le modalità dell'analisi e le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda. 3.   Il costo di tale analisi è a carico dell'esportatore.
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