Art. 2

In vigore dal 29 giu 2010
1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «esercizio finanziario» il periodo che va dal 1o ottobre di un anno al 30 settembre di quello successivo; b) «anno finanziario» il periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre di quello successivo; c) «prodotti di base» i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento; d) «ingredienti» i prodotti di base, i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o i prodotti equiparati a tali due categorie impiegati nella fabbricazione delle merci di cui all'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii), v), e vii) e all'articolo 162, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007; e) «merci» i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ma che compaiono nell'allegato XX, parti da I a V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e nell'allegato II del presente regolamento; f) «l'accordo» l'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; g) «aiuto alimentare» le operazioni di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni di cui all', paragrafo 4, dell'accordo; h) «residui» i prodotti del processo di fabbricazione che abbiano una composizione sensibilmente diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che non possono essere commercializzati; i) «sottoprodotti» i prodotti o le merci ottenuti durante il processo di fabbricazione che hanno composizione o caratteristiche diverse da quelle delle merci effettivamente esportate e che possano essere commercializzati; j) «perdite» le quantità di prodotti o merci risultanti dalla fase del processo di fabbricazione nella quale i prodotti agricoli sono impiegati allo stato naturale, che siano diverse dalle quantità di merci effettivamente esportate, dai residui e dai sottoprodotti e che non possono essere commercializzate. 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere h), i) e j), non si considerano commercializzati i prodotti ottenuti durante il processo di fabbricazione che abbiano una composizione diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che siano venduti a un prezzo che corrisponda esclusivamente alle spese sostenute per la loro eliminazione. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera j), sono equiparati alle perdite i prodotti o le merci risultanti dal processo di fabbricazione che possano essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, solo come mangimi per animali.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2010/578 — Testo vigente | Portale Normativo