Art. 3
In vigore dal 29 giu 2010
1. La fecola di patate, codice NC 1108 13 00 , direttamente ottenuta dalle patate, ad esclusione dei sottoprodotti, è equiparata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco.
2. Il siero di latte, codici NC da 0404 10 48 a 0404 10 62 , non concentrato è equiparato, anche qualora sia congelato, al siero di latte in polvere di cui all'allegato I; tale siero di latte in polvere è qui di seguito denominato «gruppo 1».
3. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse non superiore all'1,5 % e qui di seguito denominato «gruppo 2»:
a)
il latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11 , 0403 90 51 e 0404 90 21 , non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore allo 0,1%;
b)
il latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11 , 0403 90 11 e 0404 90 21 , in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore all'1,5 %.
4. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse del 26% e qui di seguito denominato «gruppo 3»:
a)
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0404 90 21 e 0404 90 23 , non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e uguale o inferiore a 6 %;
b)
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0404 90 23 e 0404 90 29 , in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e inferiore a 45 %;
5. I prodotti seguenti sono equiparati al gruppo 6:
a)
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 19 , 0403 90 59 , 0404 90 23 e 0404 90 29 , non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %;
b)
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 19 , 0403 90 19 e 0404 90 29 , in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore a 45%;
c)
il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 62% ma diverso dall'82%, codici NC 0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90 10 e 0405 90 90 .
6. Il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC da 0403 10 11 a 0403 10 19 , da 0403 90 51 a 0403 90 59 e da 0404 90 21 a 0404 90 29 , concentrati, che non siano né in polvere né in granuli né in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono equiparati, per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto, al gruppo 2. La parte costituita da materia grassa butirrica in tali prodotti è equiparata al gruppo 6.
Il primo comma si applica anche ai formaggi e ai latticini.
7. Il riso semigreggio, codice NC 1006 20 , e il riso semilavorato, dei codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48 , sono equiparati al riso lavorato, codici NC da 1006 30 61 a 1006 30 98 .
8. Se i prodotti seguenti soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 951/2006 (10) della Commissione per il versamento della restituzione nel caso in cui vengano esportati allo stato naturale, essi sono equiparati allo zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 :
a)
lo zucchero greggio di barbabietola o di canna, codice NC 1701 11 90 o 1701 12 90 , contenente, allo stato secco, almeno il 92% in peso di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
b)
lo zucchero, codice NC 1701 91 00 o 1701 99 90 ;
c)
i prodotti di cui all'allegato I, parte III, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti compresi nell'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d)
i prodotti di cui all'allegato I, parte III, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 1234/2007, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti compresi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:578:oj#art-3