Art. 1
In vigore dal 29 giu 2010
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Esso si applica all'esportazione dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione di tali prodotti di base, o dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all' del presente regolamento, quando tali prodotti vengono esportati sotto forma di merci non incluse nell'allegato I del trattato ma elencate nell'allegato XX, parti da I a V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e nell'allegato II del presente regolamento.
2. La restituzione all'esportazione di cui al paragrafo 1 non viene concessa per le merci messe in libera pratica ai sensi dell' del trattato e poi riesportate.
Non si concedono restituzioni quando tali merci vengono esportate dopo essere state trasformate oppure quando vengono incorporate in altre merci.
3. Eccetto per i cereali, non vengono concesse restituzioni per i prodotti impiegati nella fabbricazione di alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato II e rientranti nel codice NC 2208 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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