Art. 56

Comunicazioni settimanali per i cereali e il riso

In vigore dal 11 dic 2009
Comunicazioni settimanali per i cereali e il riso 1.   Dall’apertura dell’intervento fino al completamento degli acquisti, per ciascun cereale menzionato all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per il riso, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i seguenti dati relativi alla settimana precedente: a) i quantitativi di frumento tenero offerti ai sensi dell’; b) i quantitativi oggetto di un’offerta accettata ai sensi dell’, paragrafo 1; c) i quantitativi cui si applica il disposto dell’, paragrafo 5; d) i quantitativi soggetti a presa in consegna condizionata ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a). 2.   Per ciascun cereale menzionato all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per il riso, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i seguenti dati relativi alla settimana precedente: a) i quantitativi immagazzinati all’inizio della campagna di commercializzazione; b) la somma dei quantitativi presi in consegna dall’inizio della campagna di commercializzazione; c) la somma dei quantitativi usciti dai luoghi di ammasso dall’inizio della campagna di commercializzazione, suddivisi per tipo di utilizzazione o destinazione, e il totale delle perdite; d) la somma dei quantitativi impegnati (sotto contratto), suddivisi per tipo di utilizzazione o destinazione; e) i quantitativi offerti alla fine del periodo di comunicazione settimanale. 3.   Per ciascuno dei cereali e per ciascuna delle qualità di cereali considerate rilevanti per il mercato comunitario, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente, i prezzi di mercato rappresentativi, espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente, con particolare riferimento alle caratteristiche qualitative, al luogo di quotazione di ciascun prodotto e alla fase di commercializzazione. 4.   Per ciascuna delle varietà di riso considerate rilevanti per il mercato comunitario, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente, i prezzi di mercato rappresentativi, espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente, con particolare riferimento alla fase di trasformazione, al luogo di quotazione di ciascun prodotto e alla fase di commercializzazione. 5.   Le comunicazioni sono trasmesse conformemente all’.
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