Art. 58
Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie
In vigore dal 11 dic 2009
Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri trasmettono le comunicazioni alla Commissione con mezzi elettronici, tramite il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione.
2. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi.
3. Le comunicazioni sono effettuate sotto la responsabilità delle autorità competenti designate dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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