Art. 58

Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie

In vigore dal 11 dic 2009
Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie 1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri trasmettono le comunicazioni alla Commissione con mezzi elettronici, tramite il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione. 2.   La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi. 3.   Le comunicazioni sono effettuate sotto la responsabilità delle autorità competenti designate dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1272:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo