Art. 57
Comunicazioni mensili
In vigore dal 11 dic 2009
Comunicazioni mensili
1. Gli organismi d’intervento detentori di scorte d’intervento comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i seguenti dati relativi al mese precedente:
a)
per i cereali, la media dei risultati in termini di peso specifico, tenore di umidità, percentuale di rotture e tenore di materia proteica rilevati per le partite di ogni cereale prese in consegna, al livello regionale definito nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio (19);
b)
per il burro e il latte scremato in polvere:
i)
i quantitativi di ogni prodotto giacenti all’ammasso alla fine del mese considerato e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;
ii)
i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese considerato, suddivisi secondo i regolamenti che a essi si applicano;
iii)
una scomposizione per età delle scorte in giacenza alla fine del mese considerato;
c)
per le carni bovine:
i)
i quantitativi di ogni prodotto giacenti all’ammasso alla fine del mese considerato e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;
ii)
i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese considerato, suddivisi secondo i regolamenti che a essi si applicano;
iii)
i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato stipulato un contratto di vendita;
iv)
i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato rilasciato un buono di ritiro o documento simile;
v)
i quantitativi di ogni prodotto disossato ottenuto da carne bovina con osso acquistati all’intervento nel mese considerato;
vi)
le scorte fuori contratto e le scorte fisiche di ogni prodotto disossato alla fine del mese considerato, con l’indicazione della durata dell’ammasso delle scorte fuori contratto.
d)
per tutti i prodotti, l’apertura di una gara, il quantitativo aggiudicato e il prezzo minimo di vendita eventualmente fissato in applicazione dell’.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b):
a)
per «quantitativi entrati» si intendono i quantitativi fisicamente entrati all’ammasso, presi in consegna o meno dall’organismo di intervento;
b)
per «quantitativi usciti» si intendono i quantitativi che sono stati ritirati o, se la presa in consegna da parte dell’acquirente avviene prima del ritiro, i quantitativi presi in consegna.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c):
a)
per «scorte fuori contratto» si intendono le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita;
b)
per «scorte fisiche» si intende la somma delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.
4. In applicazione del presente articolo, le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla» sono trasmesse alla Commissione dagli organismi d’intervento.
5. Le comunicazioni sono trasmesse conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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