Art. 50
Vendite da parte degli Stati membri
In vigore dal 11 dic 2009
Vendite da parte degli Stati membri
1. Se non è stata indetta una gara ai sensi dell’, gli Stati membri possono indire gare per la vendita quando il quantitativo rimanente nei luoghi di ammasso è complessivamente inferiore a:
a)
5 000 tonnellate per ciascun cereale;
b)
1 000 tonnellate per il riso;
c)
100 tonnellate per le carni bovine, il burro o il latte scremato in polvere.
2. Il presente titolo — a eccezione dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, lettera b), dell’, paragrafo 1, lettere a) e f), dell’, dell’ e dell’, paragrafo 2 — e il titolo IV si applicano alle gare indette dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. L’, paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, mediante decisione dello Stato membro.
3. Gli Stati membri possono mettere direttamente in vendita prodotti che risultano deteriorati o che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere d) e f), del regolamento (CE) n. 884/2006.
Il presente paragrafo si applica nei limiti dei quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli organismi d’intervento garantiscono la parità di accesso a tutti gli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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