Art. 42

Presentazione e ricevibilità delle offerte

In vigore dal 11 dic 2009
Presentazione e ricevibilità delle offerte 1.   Sono ricevibili le offerte che: a) contengono un riferimento al regolamento recante apertura della gara e indicano la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte; b) recano i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di partita IVA; c) indicano i prodotti interessati, se del caso con i relativi codici NC per i cereali e il riso e con la relativa designazione per le carni bovine; d) indicano il quantitativo offerto e, per cereali e riso, la partita; e) indicano il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa, per la merce caricata sul mezzo di trasporto, per cereali e riso, o consegnata sulla banchina del luogo di ammasso, per gli altri prodotti; f) si riferiscono almeno al quantitativo minimo di cui all’, paragrafo 2, per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere; g) indicano il luogo di ammasso in cui si trova il prodotto e, per i prodotti lattiero-caseari, un eventuale luogo di ammasso alternativo; h) sono corredate della prova che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’; i) non prevedono altre condizioni introdotte dall’offerente oltre a quelle stabilite nel presente regolamento e nel regolamento recante apertura della gara; j) sono redatte nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui sono presentate. 2.   Per i cereali e il riso, il prezzo offerto si riferisce alla qualità minima o alla qualità tipo definite rispettivamente nell’allegato I, parte II, del presente regolamento e nell’allegato IV, sezione A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In caso di gara per l’esportazione dei cereali di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 376/2008 (18) della Commissione, le offerte sono ricevibili solo se accompagnate da una domanda di titolo di esportazione. Si può disporre che le offerte presentate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 376/2008 siano irricevibili. In deroga al disposto dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 3.   Per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo offerto si applica al peso netto. Per le carni bovine, il peso netto è considerato come la differenza tra il peso lordo constatato sulla banchina del magazzino frigorifero e il peso medio dell’imballaggio determinato prima dell’uso. Per il burro l’offerta indica, se del caso, il tipo di burro oggetto dell’offerta ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera h). 4.   Le offerte presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall’organismo d’intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate. 5.   Se il termine di presentazione delle offerte è un giorno festivo, le offerte sono presentate al più tardi l’ultimo giorno lavorativo precedente. 6.   Una volta presentate, le offerte non possono essere ritirate o modificate.
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