Art. 22
Limitazione degli acquisti all’intervento di carni bovine
In vigore dal 11 dic 2009
Limitazione degli acquisti all’intervento di carni bovine
Gli organismi d’intervento che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all’intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d’intervento ai sensi dell’, paragrafo 5, secondo comma.
Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione di questo limite pregiudichi il meno possibile la parità di accesso di tutti gli interessati.
Storico versioni
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