Art. 20
Decisioni individuali sulle offerte
In vigore dal 11 dic 2009
Decisioni individuali sulle offerte
1. Se è stato fissato un prezzo massimo di acquisto ai sensi dell’, paragrafo 1, gli organismi d’intervento accettano le offerte uguali o inferiori all’importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte.
2. Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, tutte le offerte sono respinte.
Gli organismi d’intervento non accettano le offerte che non sono state comunicate ai sensi dell’.
3. Gli organismi d’intervento adottano le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo dopo che è stata pubblicata la decisione della Commissione sull’intervento pubblico di cui all’, paragrafo 3, e informano gli offerenti dell’esito della loro partecipazione entro un termine di tre giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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