Art. 19

Decisioni sulla base delle offerte

In vigore dal 11 dic 2009
Decisioni sulla base delle offerte 1.   Sulla base delle offerte comunicate ai sensi dell’, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto o decide di non fissare un prezzo massimo di acquisto, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   Per le carni bovine: a) il prezzo massimo di acquisto relativo alla qualità R3 è fissato per categoria; b) può essere fissato un prezzo di acquisto diverso, per Stato membro o per regione di Stato membro, in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Qualora le qualità prese in consegna siano diverse dalla qualità R3, il prezzo pagato all’aggiudicatario viene adeguato mediante un coefficiente da applicare alla qualità acquistata, indicato nell’allegato III, parte II. 3.   Le decisioni sull’intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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