Art. 18

Comunicazione delle offerte alla Commissione

In vigore dal 11 dic 2009
Comunicazione delle offerte alla Commissione 1.   Gli organismi d’intervento comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili, con i relativi dati, entro il termine fissato nel regolamento recante apertura della gara. 2.   Le comunicazioni non riportano i dati di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ix). 3.   Le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla» sono trasmesse alla Commissione dagli organismi d’intervento entro il termine di cui al paragrafo 1. 4.   Le comunicazioni sono trasmesse conformemente all’.
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