Art. 10
Condizioni per la presentazione e la ricevibilità delle offerte
In vigore dal 11 dic 2009
Condizioni per la presentazione e la ricevibilità delle offerte
1. Per essere ricevibili, le offerte devono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’offerta è presentata e devono contenere:
a)
un modulo fornito dallo Stato membro, recante almeno i seguenti dati:
i)
nome, indirizzo e numero di partita IVA dell’offerente nello Stato membro in cui egli svolge la propria attività principale o, in mancanza di partita IVA, numero di iscrizione nel registro delle aziende agricole;
ii)
per cereali e riso, il prodotto offerto, con indicazione del codice NC e, per il riso, del tipo e della varietà;
iii)
tranne per le carni bovine, luogo in cui si trova il prodotto al momento della presentazione dell’offerta;
iv)
per i cereali e il riso, il luogo di ammasso riconosciuto di un centro d’intervento per il quale è presentata l’offerta al costo più basso, tenuto conto del disposto dell’; detto luogo di ammasso è diverso dal luogo di ammasso in cui si trova il prodotto al momento della presentazione dell’offerta;
v)
l’annata del raccolto e la zona o le zone di produzione dei cereali e del riso nella Comunità;
vi)
la data di produzione del burro e del latte scremato in polvere;
vii)
il quantitativo offerto, nei limiti stabiliti all’;
viii)
per cereali e riso, le principali caratteristiche del prodotto offerto;
ix)
per burro e latte scremato in polvere, nome e numero di riconoscimento dell’impresa;
b)
i seguenti documenti a corredo:
i)
la prova che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’;
ii)
per i cereali e il riso, una dichiarazione dell’offerente che certifichi che il quantitativo offerto è fisicamente presente nel luogo di ammasso indicato alla lettera a), punto iii), del presente paragrafo;
iii)
per i cereali e il riso, una dichiarazione dell’offerente che certifichi che i prodotti sono originari della Comunità e che l’offerta si riferisce a una partita omogenea, la quale, per il riso, deve essere composta da risone della stessa varietà;
iv)
per cereali e riso, una dichiarazione che specifichi se sono stati praticati o meno trattamenti post-raccolta, indicando il nome del prodotto eventualmente utilizzato, e che certifichi che il prodotto in questione è stato applicato secondo le prescrizioni d’uso ed è autorizzato ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (16).
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente articolo, l’offerente può chiedere, nel modulo di cui al paragrafo 1, lettera a), che il prodotto sia preso in consegna nel luogo di ammasso in cui si trova al momento della presentazione dell’offerta, sempreché tale luogo di ammasso risponda ai requisiti prescritti all’ e, per i cereali e il riso, sia stato riconosciuto a norma dell’, paragrafo 3.
3. Se il termine per la presentazione delle offerte è un giorno festivo, le offerte sono presentate al più tardi l’ultimo giorno lavorativo precedente.
4. Le offerte presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall’organismo d’intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.
5. Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.
6. L’organismo d’intervento registra le offerte ricevibili e i relativi quantitativi il giorno di ricevimento dell’offerta.
7. I diritti e gli obblighi derivanti dall’accettazione dell’offerta non sono trasferibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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