Art. 2
Designazione e riconoscimento dei centri d’intervento e dei luoghi di ammasso
In vigore dal 11 dic 2009
Designazione e riconoscimento dei centri d’intervento e dei luoghi di ammasso
1. I centri d’intervento e i luoghi di ammasso in cui sono immagazzinati i prodotti acquistati all’intervento sono sotto la responsabilità degli organismi d’intervento a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 884/2006, con particolare riguardo alle responsabilità e ai controlli di cui all’ di quest’ultimo regolamento.
2. I centri d’intervento che la Commissione deve designare per i cereali e il riso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono riconosciuti in via preliminare dagli organismi d’intervento. I centri d’intervento possono essere composti da uno o più luoghi di ammasso situati in una regione di uno Stato membro.
3. I luoghi di ammasso appartenenti a un centro d’intervento vengono riconosciuti dagli organismi d’intervento. Gli organismi d’intervento provvedono affinché i centri d’intervento o i luoghi di ammasso soddisfino almeno le condizioni di cui all’.
4. Conformemente all’ del presente regolamento, le informazioni concernenti i centri d’intervento e i rispettivi luoghi di ammasso vengono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico.
Storico versioni
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