Art. 4
Operatori aventi diritto
In vigore dal 11 dic 2009
Operatori aventi diritto
1. Qualsiasi operatore stabilito e titolare di partita IVA nella Comunità può presentare un’offerta nell’ambito di un regime di intervento pubblico.
Tuttavia, ai fini dell’acquisto all’intervento di cereali e di riso, se l’operatore non è titolare di partita IVA, è sufficiente l’iscrizione in un registro delle aziende agricole.
2. Per l’acquisto all’intervento di carni bovine, possono presentare un’offerta solo i seguenti operatori:
a)
macelli bovini registrati o riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), qualunque sia la loro natura giuridica; e
b)
commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.
3. Per il burro e il latte scremato in polvere, le imprese riconosciute di cui all’, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono presentare un’offerta solo se soddisfano le condizioni enunciate nell’allegato IV, parte III, e nell’allegato V, parte III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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