Art. 4

Operatori aventi diritto

In vigore dal 11 dic 2009
Operatori aventi diritto 1.   Qualsiasi operatore stabilito e titolare di partita IVA nella Comunità può presentare un’offerta nell’ambito di un regime di intervento pubblico. Tuttavia, ai fini dell’acquisto all’intervento di cereali e di riso, se l’operatore non è titolare di partita IVA, è sufficiente l’iscrizione in un registro delle aziende agricole. 2.   Per l’acquisto all’intervento di carni bovine, possono presentare un’offerta solo i seguenti operatori: a) macelli bovini registrati o riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), qualunque sia la loro natura giuridica; e b) commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto. 3.   Per il burro e il latte scremato in polvere, le imprese riconosciute di cui all’, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono presentare un’offerta solo se soddisfano le condizioni enunciate nell’allegato IV, parte III, e nell’allegato V, parte III.
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Operatori aventi diritto (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/1272) — Testo vigente | Portale Normativo