Art. 3
Requisiti dei centri d’intervento e dei luoghi di ammasso
In vigore dal 11 dic 2009
Requisiti dei centri d’intervento e dei luoghi di ammasso
1. Cereali e riso:
a)
ogni centro d’intervento deve possedere una capacità minima di magazzinaggio di:
i)
20 000 tonnellate per i cereali, tutti i luoghi di ammasso sommati;
ii)
10 000 tonnellate per il riso, tutti i luoghi di ammasso sommati;
b)
ogni luogo di ammasso deve:
i)
possedere una capacità minima di magazzinaggio di 5 000 tonnellate per gli acquisti a partire dal periodo d’intervento 2012/2013;
ii)
essere adatto al magazzinaggio e alla conservazione in buone condizioni dei cereali e del riso ai sensi del paragrafo 3;
iii)
disporre degli idonei impianti tecnici per la presa in consegna dei cereali e del riso;
iv)
essere attrezzato per assicurare l’uscita della merce entro il periodo di ritiro dall’ammasso di cui all’, paragrafo 2.
Ai fini del presente paragrafo, per «capacità minima di magazzinaggio» di un centro d’intervento si intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all’intervento. La capacità minima di magazzinaggio si applica a tutti i cereali e a tutte le varietà di riso soggetti ad acquisti all’intervento.
La capacità minima magazzinaggio di cui al primo comma, lettera b), punto i), non si applica se il luogo di ammasso ha accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.
2. Per il burro e il latte scremato in polvere, ogni luogo di ammasso deve possedere una capacità minima di magazzinaggio di 400 tonnellate. Detta capacità minima non è richiesta se il luogo di ammasso ha accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.
3. I luoghi di ammasso adibiti al magazzinaggio di latte scremato in polvere, burro, cereali e riso devono essere:
a)
asciutti, in buono stato di manutenzione, esenti da parassiti;
b)
privi di odori estranei;
c)
ben aerati, eccetto i magazzini frigoriferi.
4. Per il burro, gli organismi d’intervento adottano norme tecniche che prevedono, in particolare, una temperatura di magazzinaggio pari o inferiore a — 15 oC e prendono ogni altra misura necessaria per garantire la corretta conservazione del burro.
5. I luoghi di ammasso adibiti al magazzinaggio di prodotti del settore delle carni bovine (di seguito «carni bovine») sono selezionati dagli Stati membri in modo da garantire l’efficacia delle misure d’intervento. Gli impianti di tali luoghi di ammasso devono consentire:
a)
la presa in consegna delle carni con osso;
b)
il congelamento di tutte le carni da conservare tali e quali;
c)
il magazzinaggio di queste carni, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.
Per le carni con osso destinate a essere disossate, possono essere scelti soltanto luoghi di ammasso i cui laboratori di sezionamento e impianti frigoriferi siano indipendenti dal macello e/o dall’aggiudicatario e la cui gestione, direzione e personale siano indipendenti dal macello e/o dall’aggiudicatario. Tuttavia, qualora sorgano difficoltà pratiche per il rispetto di tali requisiti nella filiera di trasformazione, gli Stati membri possono derogare a quanto sopra prescritto, purché intensifichino i controlli nella fase di accettazione secondo il disposto dell’allegato III, parte III, punto 5.
Salvo deroghe particolari decise secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i magazzini frigoriferi situati sul territorio dello Stato membro da cui dipende l’organismo d’intervento devono consentire il magazzinaggio di tutte le carni bovine disossate attribuite dall’organismo d’intervento, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.
Storico versioni
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