Art. 1
Campo di applicazione e definizione
In vigore dal 11 dic 2009
Campo di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione per l’acquisto e la vendita all’intervento dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Esso si applica fatte salve le specifiche disposizioni dei regolamenti della Commissione relativi all’apertura di gare per l’acquisto di prodotti all’intervento o alla messa in vendita di prodotti detenuti all’intervento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «organismo d’intervento» si intende l’organismo pagatore o l’organismo da questo delegato ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006.
Storico versioni
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