Art. 5

Procedura di presentazione delle offerte

In vigore dal 11 dic 2009
Procedura di presentazione delle offerte 1.   Per la presentazione delle offerte a norma del presente regolamento, gli operatori usano il metodo messo a loro disposizione dallo Stato membro interessato. 2.   Gli organismi d’intervento possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite a una firma, applicando le stesse norme e modalità applicate dalla Commissione in virtù delle disposizioni relative ai documenti elettronici e digitalizzati di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom (15) e alle relative modalità di applicazione.
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