Art. 7
Ammissibilità dei prodotti
In vigore dal 11 dic 2009
Ammissibilità dei prodotti
1. Sono ammissibili all’intervento pubblico i prodotti di qualità sana, leale e mercantile che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007.
I prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento, in particolare:
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cereali: all’allegato I, parti I, II e III,
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riso: all’allegato II, parti I e III,
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carni bovine: all’allegato III, parti I, III, V e VI,
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burro: all’ e all’allegato IV, parti I e IV,
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latte scremato in polvere: all’ e all’allegato V, parti I, IV e V.
2. Per determinare l’ammissibilità dei prodotti vengono eseguite prove secondo i metodi esposti:
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per i cereali: all’allegato I, parti da IV a VIII e parte XII,
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per il riso: all’allegato II, parte VI,
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per le carni bovine: all’allegato III, parte III,
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per il burro: all’allegato IV, parte IV,
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per il latte scremato in polvere: all’allegato V, parte IV.
Storico versioni
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