Art. 7

Ammissibilità dei prodotti

In vigore dal 11 dic 2009
Ammissibilità dei prodotti 1.   Sono ammissibili all’intervento pubblico i prodotti di qualità sana, leale e mercantile che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007. I prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento, in particolare: — cereali: all’allegato I, parti I, II e III, — riso: all’allegato II, parti I e III, — carni bovine: all’allegato III, parti I, III, V e VI, — burro: all’ e all’allegato IV, parti I e IV, — latte scremato in polvere: all’ e all’allegato V, parti I, IV e V. 2.   Per determinare l’ammissibilità dei prodotti vengono eseguite prove secondo i metodi esposti: — per i cereali: all’allegato I, parti da IV a VIII e parte XII, — per il riso: all’allegato II, parte VI, — per le carni bovine: all’allegato III, parte III, — per il burro: all’allegato IV, parte IV, — per il latte scremato in polvere: all’allegato V, parte IV.
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