Art. 8

Quantitativi minimi di prodotti offerti

In vigore dal 11 dic 2009
Quantitativi minimi di prodotti offerti 1.   I quantitativi minimi offerti all’intervento sono i seguenti: a) frumento tenero, orzo, granturco e sorgo: 80 tonnellate; b) frumento duro: 10 tonnellate; c) riso: 20 tonnellate; d) carni bovine: 10 tonnellate; e) burro: 20 tonnellate; f) latte scremato in polvere: 20 tonnellate. 2.   Per l’acquisto di prodotti all’intervento a prezzo fisso, gli Stati membri possono richiedere quantitativi minimi superiori a quelli indicati al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all’ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro.
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