Art. 8
Quantitativi minimi di prodotti offerti
In vigore dal 11 dic 2009
Quantitativi minimi di prodotti offerti
1. I quantitativi minimi offerti all’intervento sono i seguenti:
a)
frumento tenero, orzo, granturco e sorgo: 80 tonnellate;
b)
frumento duro: 10 tonnellate;
c)
riso: 20 tonnellate;
d)
carni bovine: 10 tonnellate;
e)
burro: 20 tonnellate;
f)
latte scremato in polvere: 20 tonnellate.
2. Per l’acquisto di prodotti all’intervento a prezzo fisso, gli Stati membri possono richiedere quantitativi minimi superiori a quelli indicati al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all’ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1272:oj#art-8