Art. 28
Disposizioni specifiche per la consegna di burro e latte scremato in polvere
In vigore dal 11 dic 2009
Disposizioni specifiche per la consegna di burro e latte scremato in polvere
1. Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg, conformi ai requisiti di cui all’allegato IV, parte IV. Il materiale d’imballaggio del burro deve essere nuovo, resistente, atto a proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, entrata all’ammasso, magazzinaggio e uscita dall’ammasso. L’imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:
a)
il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
b)
la data di fabbricazione;
c)
la data di entrata all’ammasso;
d)
il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di pallet indicato sul pallet stesso;
e)
la dicitura «burro di crema dolce» se la fase acquosa del burro presenta il pH corrispondente.
Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di indicazione della data di entrata all’ammasso sugli imballaggi se il responsabile del magazzino si impegna a tenere un registro nel quale vengano annotate, il giorno dell’entrata all’ammasso, le indicazioni di cui al primo comma.
2. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all’allegato V, parti II e III, recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:
a)
il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
b)
la data o, se del caso, la settimana di fabbricazione;
c)
il numero della partita di fabbricazione;
d)
la dicitura «latte scremato in polvere spray».
3. L’aggiudicatario consegna il burro o il latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso entro 28 giorni dalla data di rilascio del buono di consegna. La consegna può essere frazionata.
Il latte scremato in polvere e il burro sono consegnati su pallet di qualità adatta all’ammasso di lunga durata, da scambiare con pallet equivalenti.
Le eventuali spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell’aggiudicatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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