Art. 29

Spese di trasporto per i cereali e il riso

In vigore dal 11 dic 2009
Spese di trasporto per i cereali e il riso 1.   Le spese di trasporto dei cereali o del riso verso il luogo di ammasso indicato dall’offerente come quello a minor costo, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono a carico dell’aggiudicatario fino a una distanza inferiore o uguale a 100 km. Al di là di tale distanza, le spese di trasporto per il tratto che oltrepassa i 100 km sono a carico dell’organismo d’intervento. 2.   Se il luogo di ammasso indicato dall’offerente è modificato dall’organismo d’intervento ai sensi dell’, paragrafo 1, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento fino a una distanza massima di 20 km. Tuttavia, le spese di trasporto oltre i 100 km restano interamente a carico dell’organismo d’intervento. Il presente paragrafo non si applica qualora si applichi l’, paragrafo 2. 3.   Le spese a carico dell’organismo d’intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione, in misura non forfettaria, conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 884/2006. 4.   Le spese di trasporto inerenti alla sostituzione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, sono esclusivamente a carico dell’offerente.
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