Art. 31

Presa in consegna condizionata

In vigore dal 11 dic 2009
Presa in consegna condizionata 1.   La data della presa in consegna condizionata cade: a) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, il giorno in cui l’intero quantitativo entra nel luogo di ammasso designato, ma non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna; b) per ciascuna partita di carni bovine di cui all’, il giorno dell’entrata nel luogo di pesatura del laboratorio di sezionamento del luogo di ammasso. 2.   L’organismo d’intervento può decidere che la presa in consegna di cereali, riso, burro o latte scremato in polvere avvenga nel luogo di ammasso in cui i prodotti si trovano al momento della presentazione dell’offerta, sempreché tale luogo di ammasso risponda ai requisiti prescritti all’ e, per i cereali e il riso, sia stato riconosciuto a norma dell’, paragrafo 3. In tal caso, la presa in consegna condizionata ha luogo il giorno successivo al rilascio del buono di consegna. 3.   I prodotti sono presi in consegna dall’organismo d’intervento o da un suo rappresentante, che deve essere indipendente dall’offerente.
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