Art. 32

Misure di controllo

In vigore dal 11 dic 2009
Misure di controllo 1.   Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d’intervento sono eseguiti secondo le modalità di cui all’ del regolamento (CE) n. 884/2006. 2.   Per i cereali, quando i controlli devono essere effettuati sulla base dell’analisi del rischio di cui all’allegato I, parte I, terzo comma, del presente regolamento, gli Stati membri sono responsabili delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminanti, secondo le disposizioni dell’ del regolamento (CE) n. 884/2006. Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro interessato può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario. 3.   Per i cereali e il riso, quando il luogo di ammasso designato conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l’offerta e l’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta decide di effettuare un controllo in loco per verificare l’effettiva presenza dei prodotti, detto organismo trasmette all’organismo d’intervento competente per il luogo di ammasso una richiesta di controllo corredata da una copia dell’offerta. Il controllo in loco viene effettuato entro il termine fissato dall’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta. 4.   Le disposizioni relative ai controlli contenute negli allegati del presente regolamento possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare qualora la presenza di contaminanti perturbi gravemente la situazione del mercato o qualora il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti richieda uno speciale monitoraggio. 5.   Sono a carico dell’offerente le spese relative alle analisi condotte sui cereali secondo il metodo di cui all’allegato I, parte XII, segnatamente: i) dosaggio dei tannini del sorgo; ii) test di attività amilasica (Hagberg); iii) dosaggio delle proteine del frumento duro e del frumento tenero; iv) test di Zélény; v) test di lavorabilità a macchina; vi) analisi dei contaminanti. 6.   Se i risultati sono contestati e le necessarie analisi vengono effettuate nuovamente, le relative spese sono a carico dell’offerente solo se costui è la parte soccombente.
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