Art. 34
Bolletta di presa in consegna
In vigore dal 11 dic 2009
Bolletta di presa in consegna
1. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la consegna dei prodotti di cui all’, lettera b), e dopo che i controlli e le analisi abbiano dimostrato il rispetto dei requisiti di cui all’, l’organismo d’intervento rilascia una bolletta di presa in consegna recante i seguenti dati:
a)
la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;
b)
il peso della merce consegnata e, per il riso, la varietà;
c)
per cereali e riso, il numero di campioni prelevati per costituire il campione rappresentativo;
d)
le caratteristiche dei prodotti evidenziate dalle analisi;
e)
l’organismo competente per le analisi e i risultati;
f)
la data della presa in consegna condizionata di cui all’, paragrafo 1;
g)
per i cereali e il riso, gli eventuali quantitativi che non sono stati presi in consegna, di cui viene data comunicazione all’offerente.
2. La bolletta è datata e trasmessa all’offerente e all’ammassatore.
La bolletta può essere tuttavia registrata nella contabilità dell’organismo d’intervento e inviata con mezzi elettronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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