Art. 34

Bolletta di presa in consegna

In vigore dal 11 dic 2009
Bolletta di presa in consegna 1.   Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la consegna dei prodotti di cui all’, lettera b), e dopo che i controlli e le analisi abbiano dimostrato il rispetto dei requisiti di cui all’, l’organismo d’intervento rilascia una bolletta di presa in consegna recante i seguenti dati: a) la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime; b) il peso della merce consegnata e, per il riso, la varietà; c) per cereali e riso, il numero di campioni prelevati per costituire il campione rappresentativo; d) le caratteristiche dei prodotti evidenziate dalle analisi; e) l’organismo competente per le analisi e i risultati; f) la data della presa in consegna condizionata di cui all’, paragrafo 1; g) per i cereali e il riso, gli eventuali quantitativi che non sono stati presi in consegna, di cui viene data comunicazione all’offerente. 2.   La bolletta è datata e trasmessa all’offerente e all’ammassatore. La bolletta può essere tuttavia registrata nella contabilità dell’organismo d’intervento e inviata con mezzi elettronici.
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